Télécharger Imprimer la page

Enofrigo DOGE ISOLA Notice D'instruction page 17

Masquer les pouces Voir aussi pour DOGE ISOLA:

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 32
INFORMAZIONE EX ART. 13 del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005.
a) E' fatto obbligo di non smaltire i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) come rifiuti
urbani e di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata.
b) La raccolta RAEE viene effettuato attraverso un Consorzio che svolge, a seguito di autorizzazione
amministrativa, detto servizio. Il cliente, all'atto dell'acquisto di una apparecchiatura AEE (Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) nuova, nella sussistenza del concorso delle condizioni di cui all'art. 12 del
Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, n.1, 2 e 3, potrà chiedere il ritiro di quella equivalente
posseduta, a meno che non si tratti di AEE usate e di cui alla lettera c) dell'art. 3 del citato decreto
legislativo.
c) La dispersione nell'ambiente dei RAEE, o di parti di essi, provoca effetti inquinanti e dannosi alla salute
umana per la presenza in detta apparecchiature di sostanze pericolose dall'uso improprio delle quali
possono derivare gravi danni alle cose e alle persone.
d) Il simbolo del bidone barrato, sotto riprodotto, apposto sulla presente apparecchiatura, indica che la stessa
è stata posta sul mercato dopo il 13.8.2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata.
e)
In caso di smaltimento abusivo di RAEE sono previste le seguenti sanzioni: 1. Il distributore
nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una
apparecchiatura elettrica od elettronica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad
euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso. 2. Il produttore che non
provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 6, comma
3 ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 8, comma 1, e 9,
comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 10,
comma 1, 11, comma 1 e 12, commi 1, 2 e 3. fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi
eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 12, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. 3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in
cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia
finanziaria di cui agli articoli 11, comma 2, o 12, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. 4. Il produttore
che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 13, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000. 5. Il produttore che, entro un anno
dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e
degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000. 6. Il produttore che, dopo il 13 agosto
2005, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura
immessa sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti
indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti all'articolo 13, commi 4 e 5.
7. Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 ad euro 100.000. 8. Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all'articolo 13,
comma 8, non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le
informazioni di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 9. Fatte salve le eccezioni di cui
all'articolo 5, comma 2, chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove contenenti le
sostanze di cui all'articolo 5, comma 1 o le ulteriori sostanze individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura
immessa sul mercato oppure da euro 30.000 ad euro 100.000.
17
(valido solo per Italia)
CT68900001_
Rev.00 07/13
che,

Publicité

loading

Produits Connexes pour Enofrigo DOGE ISOLA